Autorizzazione Paesaggistica Semplificata

3. Il rilascio di un'autorizzazione paesaggistica comporta l' acquisizione del parere della Commissione per il Paesaggio e della Soprintendenza. Cosa succede se i pareri sono differenti tra loro?

Risposta a cura di

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La procedura per il rilascio di un’Autorizzazione paesaggistica è definita dall’ art. 146 del D. Lgs. 42/2004.

Si presenta la richiesta di autorizzazione all’ Ente delegato all’ esercizio delle funzioni paesaggistiche (art. 80 della L.R. 12/2005), l’Ente delegato effettua l’istruttoria paesaggistica, acquisisce il parere “istruttorio” della Commissione per il Paesaggio e il parere obbligatorio e vincolante della Soprintendenza.

Nel caso di pareri contrastanti prevale il parere della Soprintendenza e l’Ente Delegato ha l’obbligo di emettere il provvedimento paesaggistico conforme ad esso.

Se la Soprintendenza non esprime parere nei termini indicati dall’ art. 146 del D. Lgs. 42/2004 l’Ente Delegato conclude il procedimento sulla base del parere espresso dalla Commissione per il Paesaggio.

 

 

 

 

Aggiornato al 17/04/2019