Efficienza e risparmio energetico
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6. É possibile usufruire del bonus 110% per il rifacimento strutturale del tetto? La superficie coibentata rientra nel calcolo del 25% per accedere al Superbonus?

Risposta a cura di gruppo di esperti 

Il nuovo testo (comma 1, lett. a), art. 119), recita che sono ammessi alla detrazione Superbonus ai fini energetici 110: "[…] interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o piu’ accessi autonomi dall’esterno. Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.” Le novità introdotte dal legislatore riguardano, come giustamente evidenziato, la sola coibentazione del tetto in caso di interventi di efficientamento energetico, mentre il rifacimento strutturale del tetto è finanziabile nell’ambito del Sismabonus, sempre ricadente nel beneficio fiscale del 110%.

- Il beneficio fiscale Superbonus valorizza la situazione esistente all’inizio dei lavori e non quella risultante dagli stessi ai fini dell'applicazione delle predette detrazioni, come riportato nella risposta di interpello Agenzia delle Entrate n. 15 del 07/01/2021 a altri chiarimenti - situazione esistente all’inizio dei lavori, qui disponibile. 

- La superficie disperdente da considerare ai fini del calcolo del 25% è rappresentata dalla superficie disperdente lorda dell’edificio. Per superficie disperdente (definizione manuale CENED 2), in generale, si intende un elemento confinante verso ambienti esterni o interni a diversa temperatura, ovvero quei componenti, opachi o trasparenti che permettono la trasmissione di calore da un ambiente a temperatura maggiore a uno a temperatura minore. Ai fini dell’inserimento dei dati nel software, si intendono disperdenti le superfici rivolte verso: l’esterno; il terreno; gli ambienti non riscaldati; gli ambienti con una temperatura differente da quella mantenuta nella/e zona/e oggetto di certificazione.

- Facendo riferimento alla Risposta n. 24 del 8/01/2021 dell’Agenzia delle Entrate circolare 8 luglio 2020 n. 19/E in merito agli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui al predetto articolo 16-bis del TUIR, è stato ribadito che qualora la ristrutturazione avvenga senza demolizione dell'edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l'ampliamento configura, comunque, una "nuova costruzione". In tale caso il contribuente ha l'onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le due tipologie di intervento (ristrutturazione e ampliamento) o, in alternativa, essere in possesso di un'apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento, rilasciata dall'impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi. I richiamati chiarimenti si rendono applicabili anche agli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico e per quelli finalizzati al risparmio energetico rilevanti ai fini dell'accesso al Superbonus.” Il suo caso sembra riconducibile alla risposta sopra citata che invitiamo a leggere qui

Potrebbe pertanto seguire due strade:

-    CASO 1 – Avviare i lavori richiedendo le detrazioni fiscali allo stato attuale facendo rientrare le parti strutturali nel Sismabonus e le parti “energetiche” tra gli interventi di efficientamento energetico. In tale scenario il tetto non rientra nel calcolo delle superfici disperdenti in quanto la struttura di separazione tra zona riscaldata e zona non climatizzata nella situazione esistente all’inizio dei lavori è il solaio sottotetto.

-       CASO 2 - Procedere con la pratica edilizia da lei descritta: deve prima ottenere un titolo edilizio consolidato per cui l’ambiente risulti abitabile. Nel momento in cui le pratiche risultano consolidate e il vano sottotetto si configura come zona climatizzabile/riscaldata, il tetto diventa elemento di separazione tra zone climatizzate ed esterno. In questo secondo scenario il tetto contribuirebbe al salto delle classi e contribuirebbe anche al calcolo delle superfici disperdenti dell’unità. Faccia però attenzione a valutare le tempistiche di chiusura delle pratiche edilizie (titolo consolidato) affinché la situazione esistente all’inizio dei lavori sia riconducibile a quanto sopra descritto. 

 

Aggiornato al 24/03/2021 

 

Le risposte qui pubblicate sono un servizio di ausilio interpretativo complementare ma in alcun modo sostitutivo agli strumenti normativi vigenti. Ogni quesito verrà sottoposto all’Ente di riferimento per una risposta formale. In attesa del pronunciamento dell’Ente viene pubblicata una “proposta di risposta” formulata da un gruppo di esperti selezionati dall'Ordine, che vi provvede sulla base delle proprie esperienze e campi di competenza, senza che questo possa essere in alcun modo interpretato od utilizzato quale fonte normativa.