Requisiti prestazionali degli edifici
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  3. Requisiti prestazionali degli edifici

5. Quali sono gli elementi che vanno tenuti in considerazione per poter redigere una certificazione sulla conformità urbanistica edilizia e catastale di un immobile legata al Superbonus 110%?

Risposta a cura di team di esperti

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Se trattasi di condominio, la conformità va effettuata solo per le parti condominiali essendo il super bonus riconducibile alle sole parti comuni dei condomini; se si tratta di un immobile unico (di un solo proprietario), essendovi coincidenza tra parti comuni e quelle private, è opportuno effettuare una verifica attraverso gli atti di fabbrica e/o i titoli edilizi ad esso riconducibili. Non rientra nella certificazione di conformità lo stato degli impianti. In sostanza, occorre certificare la conformità edilizia per le parti interessate dalle lavorazioni per le quali si chiede la detrazione.

La regola generale vuole che non si possano applicare le agevolazioni fiscali se manca la conformità edilizia e urbanistica. Tanto è previsto all’art. 49 del Testo Unico dell’Edilizia (DPR n. 380 del 2001), secondo cui sono classificabili come difformità: le violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il 2% delle misure prescritte; il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione.

La legge 126/20  ha aggiunto all’art. 119 del Decreto Rilancio (DL 34/2020 convertito in legge 77/2020) il comma 13-ter prevedendo che: “al fine di semplificare la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all’articolo 9-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e i relativi accertamenti dello sportello unico per l’edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi”.  

 

Aggiornato al 12/02/2021  

 

Le risposte qui pubblicate sono un servizio di ausilio interpretativo complementare ma in alcun modo sostitutivo agli strumenti normativi vigenti. Ogni quesito verrà sottoposto all’Ente di riferimento per una risposta formale. In attesa del pronunciamento dell’Ente viene pubblicata una “proposta di risposta” formulata da un gruppo di esperti selezionati dall'Ordine, che vi provvede sulla base delle proprie esperienze e campi di competenza, senza che questo possa essere in alcun modo interpretato od utilizzato quale fonte normativa.