Qualifiche degli interventi

16. La luce netta di 75 cm prevista dal DM 236/89 per le porte interne non è valida per la manutenzione straordinaria di una singola unità immobiliare di un edificio?

Risposta a cura di gruppo di esperti

Si conferma che il campo di applicazione del DM 236/89, così come indicato all’art. 1 - Campo di applicazione, è limitato a:

1) agli edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non, ivi compresi quelli di edilizia residenziale convenzionata;

2) agli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, di nuova costruzione;

3) alla ristrutturazione degli edifici privati di cui ai precedenti punti 1) e 2), anche se preesistenti alla entrata in vigore del presente decreto;

4) agli spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui ai punti precedenti.

sono quindi esclusi dal DM 236/89 gli interventi di manutenzione e risanamento, nonché gli interventi alle singole unità immobiliari, tutti disciplinati invece dalla LR 6/89.

L’articolo 13 della Legge Regionale 20-2-1989 n. 6, recante “Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione” prevede che: 

  • Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 12 e dai successivi artt. 14 e 20, le prescrizioni dell'allegato si applicano ai fini del rilascio delle concessioni di edificazione per le costruzioni nuove, nonché per le costruzioni esistenti relativamente ad interventi di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica come definiti dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 ” (primo comma)
  • Le prescrizioni di cui ai nn. 2, 5, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 e 7, dell'allegato si applicano per il rilascio delle autorizzazioni relative ad interventi di manutenzione straordinaria che riguardino specificatamente le parti della costruzione, gli elementi e le attrezzature oggetto delle prescrizioni stesse, salvo quanto previsto dal successivo art. 20” (secondo comma).

Gli adeguamenti, ove necessari, dovranno quindi essere effettuati solamente se le opere di manutenzione riguardino in modo specifico la parte della costruzione che richiede l’adeguamento stesso.

 

 

Le risposte qui pubblicate sono un servizio di ausilio interpretativo complementare ma in alcun modo sostitutivo agli strumenti normativi vigenti. Ogni quesito verrà sottoposto all’Ente di riferimento per una risposta formale. In attesa del pronunciamento dell’Ente viene pubblicata una “proposta di risposta” formulata da un gruppo di esperti selezionati dall'Ordine, che vi provvede sulla base delle proprie esperienze e campi di competenza, senza che questo possa essere in alcun modo interpretato od utilizzato quale fonte normativa.

 

Aggiornato al 12/02/2021