Varianti SCIA/CILA/PdC

19. In una CILA, in cui il progetto presentato non è conforme per una difformità, rientrante negli interventi descritti dall'art. 34bis del DPR 380/01, nel ruolo progettista e DL come mi comporto?

Domanda specifica: 

In particolare in un open space soggiorno-cucina è stata demolita una spalletta di l=30cm, spessore 10 cm (a tutta altezza). Prima dell'inizio del cantiere, a pratica presentata, era stato considerato necessario tenere tale porzione di muro per il rischio che passassero degli impianti. In fase di cantiere verificando che era un semplice tavolato interno, è stato demolito. Essendo un open space, tale spalletta non altera la configurazione dell'ambiente, ne tantomeno dei RAI e rientra come misura nel 2% di tolleranza descritto dall'art. 34bis.

E' stata presentata la fine lavori a seguito della variazione catastale rispettando la pianta presentata nello stato di progetto della CILA.

Ad oggi il Cliente chiede come può essere certo che in futuro, in fase di vendita dell'immobile, non ci siano problemi per tale difformità.

E' prevista una procedura da seguire?

 

Risposta a cura di team di esperti

L’articolo 34 bis del DPR n. 380/2001 prevede al terzo comma che “Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell’attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali”.

Se, come è stato evidenziato, siamo di fronte ad un’ipotesi rientrate tra le tolleranze non sussiste alcuna violazione edilizia e la situazione, stante l’attuale dato normativo, non è in alcun modo preclusiva né per futuri interventi, né per la dichiarazione di stato legittimo dell’immobile, né per un eventuale trasferimento di proprietà. 

Fermo restando quanto sopra, è ancora prassi di alcune Amministrazioni comunali di chiedere la CILA in sanatoria, ai sensi dell’art. 6.5 DPR 380/01, con versamento di sanzione pari a 1.000 euro.

 

Aggiornato al 07/10/2021  

 

Le risposte qui pubblicate sono un servizio di ausilio interpretativo complementare ma in alcun modo sostitutivo agli strumenti normativi vigenti. Ogni quesito verrà sottoposto all’Ente di riferimento per una risposta formale. In attesa del pronunciamento dell’Ente viene pubblicata una “proposta di risposta” formulata da un gruppo di esperti selezionati dall'Ordine, che vi provvede sulla base delle proprie esperienze e campi di competenza, senza che questo possa essere in alcun modo interpretato od utilizzato quale fonte normativa.