Efficienza e risparmio energetico
  1. DIMMI
  2. Risparmio energetico
  3. Efficienza e risparmio energetico

5. In caso di riqualificazione energetica di un edificio è possibile realizzare un cappotto termico esterno, posto a 6.50 m dal fronte finestrato dell’edificio prospiciente anch’esso finestrato?

Risposta a cura di gruppo di esperti

L’articolo 4, comma  2-septies, della legge regionale n. 31/2014 prevede che “La realizzazione dei rivestimenti esterni delle strutture opache verticali e orizzontali degli edifici esistenti finalizzata al raggiungimento o al miglioramento dei valori di trasmittanza termica previsti dalla disciplina regionale per l'efficienza energetica degli edifici e che non comporta un aumento della superficie utile é autorizzata indipendentemente dall'indice di edificabilità e dal rapporto di copertura previsti dal PGT per il comparto in cui sono inseriti gli stessi edifici e il relativo incremento volumetrico non è soggetto agli oneri di cui all'articolo 43 della L.R. 12/2005”  specificando che  “Lo spessore dei rivestimenti di cui al primo periodo non viene considerato per la verifica del rispetto delle distanze minime e delle altezze massime di cui al comma 2-quinquies e agli strumenti urbanistici comunali, fermo restando quanto previsto, per le altezze massime, all'articolo 11, comma 5-sexies, della L.R. 12/2005 e fatto salvo il rispetto delle distanze minime previste dal codice civile”.

A propria volta il citato comma 2-quinquies prevede che “Per gli interventi di cui ai commi 2-bis e 2-ter, è permesso derogare fino a un massimo di 30 centimetri a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici. Tali deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile”. 

Stando alla lettera ed in forza del combinato disposto delle due norme lo spessore del cappotto termico, entro il limite di 30 cm., parrebbe poter derogare al DM 2 aprile 1968, essendo quest’ultima una norma nazionale in tema di distanze tra edifici. 

 

Aggiornato al 16/03/2021 

 

Le risposte qui pubblicate sono un servizio di ausilio interpretativo complementare ma in alcun modo sostitutivo agli strumenti normativi vigenti. Ogni quesito verrà sottoposto all’Ente di riferimento per una risposta formale. In attesa del pronunciamento dell’Ente viene pubblicata una “proposta di risposta” formulata da un gruppo di esperti selezionati dall'Ordine, che vi provvede sulla base delle proprie esperienze e campi di competenza, senza che questo possa essere in alcun modo interpretato od utilizzato quale fonte normativa.