Fisco

Gli architetti devono dotarsi di un dispositivo POS nel caso i clienti o i committenti intendano effettuare il pagamento con carte di credito di debito?

Risposta a cura di 

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L’art. 15 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, nello stabilire l’obbligo per tutti i professionisti del possesso del dispositivo POS, aveva fissato nel 1° gennaio 2023 la sua  decorrenza, termine che l’art. 18 del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 (PNRR), ha ora  anticipato al 1° luglio 2022.

La sanzione prevista per chi non ottempera a tale disposizione è di 30 euro più il 4%  del valore della transazione rifiutata.

Pur rimanendo libera la volontà delle parti, professionista e committente, all’atto della stipula dell’incarico di adottare  altro tipo di pagamento tracciabile, permane comunque l’obbligo per il professionista di  essere fornito dello strumento del POS.

Le sanzioni per la mancata accettazione di pagamento tramite POS saranno piene e non beneficeranno del  pagamento in misura ridotta (circolare n. 8/22 della Fondazione Consulenti del Lavoro).  Inoltre, l’esonero dall’obbligo è previsto solamente “nei casi di oggettiva impossibilità tecnica”.

Il Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori ha avviato una campagna di acquisizione sul mercato di proposte tese alla sottoscrizione di convenzioni collettive con le società operanti in tale settore. Per approfondimenti sulla dotazione e gestione di terminale POS per i pagamenti elettronici nell’esercizio dell’attività professionale consulta la circolare n. 64 del CNAPPC

 

Aggiornata al 28/06/2022