Titoli abilitativi ed edilizi

8. Come si applicano le disposizioni regolamentari in materia di requisiti di illuminazione delle unità immobiliari in caso di un intervento per modifica distributiva interna?

ESTENSIONE QUESITO

In qualità di professionista incaricato devo presentare una CILA per modifiche alla distribuzione interna di un appartamento a Milano.

Il regolamento di condominio vieta di “alterare o modificare la consistenza e/o l’estetica degli edifici comuni e non comuni, degli impianti ……. quali sono attualmente in fatto”.

L’art. 105 del Regolamento edilizio di Milano – Requisiti di illuminazione naturale e diretta al comma 6 prevede che: “Laddove non sia possibile modificare le pareti perimetrali esterne, la conservazione delle superfici trasparenti esistenti con rapporti inferiori ai prescritti è consentita limitatamente ai casi previsti nell’Articolo 85 e a condizione che i rapporti illuminanti non siano inferiori del 30% rispetto a quanto previsto nel presente Articolo”.

Vista l’impossibilità di modifica delle pareti perimetrali con installazione di serramenti più grandi, non mi è chiaro se per applicare tale riduzione debbo ottenere un parere preventivo dell’ATS o posso procedere direttamente dichiarando ed eventualmente allegando copia del regolamento di condominio. 

 

Risposta a cura di Avv. E. Fumagalli, Sportello Diritto Amministrativo

Per rispondere al quesito, che riguarda l’applicazione delle disposizioni regolamentari in materia di requisiti di illuminazione delle unità immobiliari in caso di un intervento di modifica distributiva interna, occorre, come di consueto, partire dal dato normativo.

Le disposizioni di riferimento sono contenute nel Titolo II del vigente regolamento edilizio, titolo rubricato “Conformazione e dotazione degli edifici, delle unità immobiliari e norme igieniche” e che comprende gli articoli da 85 a 113 compresi.

L’ambito di applicazione delle norme contenute in tale Titolo II è stabilito dall’articolo 85 il quale così recita: “Le norme di cui al presente Titolo devono sempre essere osservate negli interventi di nuova costruzione e sostituzione edilizia e, fatte salve le procedure previste dal successivo punto del presente Articolo, in tutti gli altri casi d’intervento sul patrimonio edilizio esistente, esse non sono vincolanti qualora l’intervento comporti un sostanziale miglioramento della situazione igienica preesistente.

Per espressa previsione del regolamento, pertanto, in caso di interventi sull’esistente le norme contenute nel Titolo II non sono vincolanti, tutte le volte che “l’intervento comporti un sostanziale miglioramento della situazione igienica preesistente”.

Tuttavia, il regolamento edilizio nulla dice né su quando si verifichi un “miglioramento della situazione igienica preesistente “, né soprattutto su quando tale miglioramento possa essere considerato “sostanziale”.

L’articolo 85 in esame specifica poi che, “Su motivata e documentata richiesta e previo parere favorevole della competente struttura sanitaria territoriale, sono ammesse soluzioni alternative a quelle previste dal presente Regolamento, purché permettano il raggiungimento dello stesso fine perseguito dalla norma regolamentare”.

Il parere della struttura sanitaria parrebbe quindi necessario quando l’applicazione delle norme del regolamento siano obbligatorie, ma si adottino soluzioni differenti per il raggiungimento del medesimo fine.

In sostanza, quindi, la struttura sanitaria non dovrà fare altro che attestare che le soluzioni alternative adottate siano effettivamente idonee a perseguire il medesimo fine di quelle previste dal regolamento edilizio.

Fatto questo necessario inquadramento, il quesito riguarda un’ipotesi disciplinata dal comma 6 dell’art. 105 del regolamento edilizio, il quale prevede che, “Laddove non sia possibile modificare le pareti perimetrali esterne, la conservazione delle superfici trasparenti esistenti con rapporti inferiori ai prescritti è consentita limitatamente ai casi previsti nell’Articolo 85 e a condizione che i rapporti illuminanti non siano inferiori del 30% rispetto a quanto previsto nel presente Articolo.

L’articolo 105 citato, pertanto, per l’ipotesi di impossibilità di modifica delle pareti perimetrali esterne, consente la conservazione della situazione “con rapporti inferiori ai prescritti”, purché ricorrano entrambi i seguenti presupposti:

a) si versi nei casi previsti dall’articolo 85 (ricorrendo i quali, tuttavia, non vi sarebbero come visto rapporti di aerazione “prescritti” dal regolamento);
b) “i rapporti illuminanti non siano inferiori del 30% rispetto a quanto previsto nel presente Articolo” (il quale conseguentemente parrebbe dover trovare applicazione anche per quanto riguarda i casi previsti dall’articolo 85).

Poiché con certezza l’articolo 105.6 disciplina casi di intervento sull’esistente e tenuto conto che, come visto, ai sensi dell’articolo 85, in caso di intervento sull’esistente e con le caratteristiche ivi indicate, non vi sono nel Titolo II del regolamento stesso norme prescrittive, non potrà certamente sfuggire la non felicissima formulazione letterale dell’articolo 105.

Volendo tuttavia dare un’interpretazione alla norma direi che:

(a) in caso di interventi sull’esistente con i requisiti di cui all’articolo 85 e che quindi comportino “un sostanziale miglioramento della situazione igienica preesistente”, i requisiti di aerazione possono essere quelli dettati dal regolamento (art. 105) con un abbattimento massimo del 30%;

(b) in mancanza dei requisiti di cui all’articolo 85 circa il “sostanziale miglioramento della situazione igienica preesistente”, anche in caso di intervento sull’esistente, devono trovare applicazione le norme del Titolo II del regolamento, con possibilità quindi anche di chiedere il parere della competente struttura sanitaria per eventuali soluzioni alternative.

Stando all’interpretazione di cui sopra, pertanto, dando per scontato che l’intervento possa rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 85 e quindi comporti un “sostanziale miglioramento della situazione igienica preesistente”, è mia opinione che nella fattispecie sia possibile modificare la distribuzione interna d’unità immobiliare purché i rapporti illuminanti non siano inferiori di oltre il 30% rispetto a quelli previsti dall’articolo 105, senza necessità del parere della competente struttura sanitaria.

 

Aggiornato al 16/11/2020