Sottotetti

27. È possibile realizzare volumi con o senza permanenza di persone al di sopra di sottotetti recuperati secondo la normativa del Comune di Milano?

Risposta a cura di team di esperti

 

Il Comune ha pubblicato la FAQ n. 43  che nel testo del quesito recita “La realizzazione di volumi soprastanti sottotetti recuperati non è ammissibile, in quanto comporta, per la porzione sottostante, il decadere delle caratteristiche di “sottotetto” alla base del recupero dello stesso, richieste dalla specifica normativa regionale derogatoria”, con la specificazione che “L’inammissibilità vale anche per la realizzazione degli spazi ricadenti nelle Superfici Accessorie”. 

Il comune, con la FAQ sopra riportata, ha chiarito che la realizzazione di “volumi” soprastanti un sottotetto recuperato non è ammissibile, atteso che in questo modo il sottotetto stesso perderebbe le caratteristiche (volume sovrastante l’ultimo piano degli edifici dei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura) che ne avevano reso possibile il recupero. 

La specificazione, pertanto, riguarda i “volumi”, ed è quindi con riferimento a questi ultimi che si ritiene debba essere letta la parte della FAQ in base alla quale “L’inammissibilità vale anche per la realizzazione degli spazi ricadenti nelle Superfici Accessorie”  

In sostanza, quindi, la FAQ si ritiene debba essere letta nel senso che i nuovi volumi, anche se costituenti superfici accessorie, non possono essere realizzati al di sopra dei volumi sottotetto recuperati. 

Letta in questo modo, la FAQ citata non impedisce di realizzare tettoie (che non sono volumi) sul lastrico di copertura di un sottotetto recuperato, né tantomeno di utilizzare il medesimo come terrazza, cosa che sarebbe del tutto illogica e non coperta da alcuna previsione normativa.  

 

Aggiornato al 16/06/2022  

 

Le risposte qui pubblicate sono un servizio di ausilio interpretativo complementare ma in alcun modo sostitutivo agli strumenti normativi vigenti. Si tratta di “proposte di risposta” formulate da un gruppo di esperti selezionati dall'Ordine, che vi provvede sulla base delle proprie esperienze e campi di competenza, senza che questo possa essere in alcun modo interpretato od utilizzato quale fonte normativa.